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Dalla parte della famiglia e della mediazione.
Introduzione a cura della Dott.ssa Nicla Lattanzio**
Famiglie mutanti, così le definisce oggi la pedagogia: sempre più fragili, instabili, deboli, sofferenti, rivoluzionarie. Le immagini che fanno parte degli scenari odierni, ci raccontano dinamiche familiari decisamente complesse e assai differenti da quelle appartenenti al passato; del resto la società globalizzata ha generato nuove urgenze, bisogni e necessità legate talvolta alle aspirazioni dei componenti (che si concretizzano cioè a livello individuale e interpersonale) e che vanno a sconvolgere fortemente le fondamenta della relazionalità familiare. Assistiamo quindi a scenari multiformi dove situazioni di crisi dettate dall'incapacità di adattamento ai cambiamenti provocano squilibrio, instabilità, disorientamento. In questo senso, numerosi sono gli interventi di welfare attuati all'ordine del giorno aventi lo specifico intento di delineare percorsi educativi per sostenere le famiglie: la Mediazione si inserisce sicuramente in politiche del genere; sono specifici interventi atti a favorire la risoluzione di conflitti familiari che tormentano e affliggono la coppia marito-moglie e padre-madre. La pedagogia realizza e applica metodologie plurime e assai diverse tra loro, accomunate però dal pensiero di una gestione nonviolenta del conflitto, mirando a restituire al soggetto consapevolezza sul suo ruolo all'interno del contesto famiglia. Questo processo, definito empowerment, può risultare lungo e talvolta faticoso, richiede impegno e tempo ma racchiude in sé l'idea di rinnovamento della propria persona e garantisce la possibilità di comprendere e correggere i propri errori, superando altresì la visione meramente distruttiva del fenomeno conflitto. Questo, in effetti, concepito come esperienza penosa per i diretti interessati viene rifuggito, negato, affossato fin quando le escalation conflittuali generano una vera e propria rottura della coppia, nella quale i tentativi di difendere le proprie posizioni e la propria integrità sono alquanto comuni e questo spiega perché in molti casi i contendenti creano delle barriere difficili da abbattere; spiega la rigidità dei contendenti; spiega la mancanza di dialogo e il desiderio di punire l'altro. La pedagogia, usufruendo della Mediazione familiare, rivede il concetto di conflitto e va alla ricerca di aspetti positivi appartenenti a quella coppia che non vuole più essere tale; vuole cercare nelle divergenze il suo punto di forza. Tuttavia bisogna chiarire che quando cessa la coppia uomo-donna/marito-moglie non muore di conseguenza quella padre-madre: smettere di essere coniugi non è smettere di essere genitori. E' vero anche che accettare la rottura del legame sentimentale non è così immediato e spesso riversa i suoi sentimenti peggiori sul legame genitoriale.
Insieme alla Dott.ssa Giordano, cerchiamo di capire meglio come intervenire in materia, usufruendo al meglio di quelle buone pratiche di conciliazione proprie della mediazione.
Articolo a cura della Dott.ssa Antonietta Giordano*
Negli ultimi tempi sta prendendo piede nel nostro sistema una crisi sociale particolarmente delicata poiché delicato è l'interesse leso. Sono troppi i divorzi e le separazioni che ogni anno affollano le aule dei nostri tribunali ed ogni divorzio porta con sé altre vertenze giudiziarie che generano ferite assai ampie, conseguenze che ricadono in buona parte sui bambini che a causa dello sgretolarsi delle famiglie diventano oggetto di contesa tra i genitori. Il caso che ha fatto scoppiare pubblicamente il fenomeno dei figli contesi è stato quello di Lorenzo, un bambino di Cittadella, sottratto alla madre dalle forze dell'ordine per essere trasferito in una casa famiglia. La vicenda di Lorenzo, le urla in quel video scioccante trasmesso in numerosi programmi televisivi hanno indignato l'intera Italia ed hanno dato forza a molti altri genitori per denunciare il cattivo funzionamento del sistema, gli abusi di potere ed il mancato ascolto di bambini che finiscono per essere considerati delle vittime bianche, bambini costretti a diventare grandi di fronte a genitori a volte troppo infantili. Questo accade nei casi in cui i genitori usano i figli come un ricatto morale, un'arma usata per punire chi sbaglia nel rapporto di coppia senza però considerare che in questi casi l'unico ad essere ingiustamente punito è il minore che vede sottrarsi un diritto per lui essenziale ossia il diritto di godere della presenza di entrambi i genitori, il diritto ad una famiglia; invece i figli di genitori separati finiscono per essere solo separati dai loro genitori. Il problema diventa poi ancor più consistente se si tratta di genitori con diversa nazionalità dove, nei casi più gravi, si verificano addirittura episodi di rapimento del minore o della cosiddetta violenza domestica sia fisica che psicologica che il minore subisce direttamente o indirettamente nel caso in cui rimane soggiogato dalla violenza subita da un altro componente della famiglia. Come risulta dagli ultimi dati Eurostat, la situazione è estremamente grave, infatti su 1.000.000 di divorzi 140.000 interessano coppie di diversa nazionalità. Queste cifre sconvolgenti lasciano intendere quanti conflitti sulla custodia dei minori possano sorgere. Ecco perché è necessario adottare bene gli strumenti legislativi che abbiamo a disposizione sia livello interno che a livello internazionale.
Volendo esaminare le più importanti legislazioni nazionali va portato in luce dapprima il secondo comma dell'articolo 31 della Costituzione in quanto stabilisce che la Repubblica protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù favorendo gli istituti necessari a tale scopo. Il disposto costituzionale è avvalorato da quanto contenuto negli artt. dal 155 a 155 sexies del Codice Civile che in caso di scioglimento del matrimonio regolamentano i provvedimenti relativi ai figli e la disciplina dell'affidamento. Importantissima è stata poi la Legge 20 marzo 2003 n.77 con la quale fu ratificata la Convenzione Europea sull'Esercizio dei Diritti dei Minori, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996. In questo modo fu possibile applicare ed estendere anche a livello nazionale la normativa comunitaria che ha innanzitutto l'obiettivo di promuovere i diritti dei minori, concedere loro diritti azionabili e facilitarne l'esercizio; riconoscimenti già operati dalla Convenzione ONU di New York del 1989. Secondo la convenzione, l'autorità giudiziaria ha il potere di intervenire in materia di famiglia sulle questioni relative alla responsabilità genitoriale, al minore è riconosciuto il diritto di essere informato ed ascoltato nei procedimenti che lo riguardano e può richiedere la presenza di un rappresentante speciale. Merita sicuramente poi menzione la legge 54/06 relativa all'affidamento condiviso che si pone come uno strumento di tutela per il minore a seguito della separazione dei genitori. Tale legge ha dapprima apportato delle modifiche al codice civile negli articoli sopra citati e al codice di procedura civile e ha poi legiferato in merito alla posizione dei genitori separati in relazione al figlio minore prevedendo come rimedio primario l'affido condiviso essendo diritto del minore mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, ricevere cure, educazione e istruzione da entrambi i genitori e conservare i rapporti di parentela con ciascun ramo genitoriale.
Nel caso in cui l'affido condiviso non sia fattibile in quanto contrario all'interesse del minore, il giudice potrà disporre con provvedimento motivato l'affidamento ad un solo genitore prevedendone le modalità. Essenziale è stato inoltre il disegno di legge relativo all'istituzione dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, approvato il 22 giugno 2011. Con l'istituzione della figura dell'autorità garante anche la nostra repubblica ha scelto di dotarsi di ciò che a livello internazionale viene concepito come uno degli strumenti più importanti per la protezione dei diritti dei bambini. L'importanza di questa figura è legata ai poteri ad essa spettanti infatti tra i compiti più rilevanti dell'autorità vi è innanzitutto il potere di formulare proposte legislative per la tutela dei diritti e degli interessi dei minori, può collaborare con organismi internazionali ed europei al fine di promuovere l'attuazione di convenzioni e normative europee ma soprattutto può e deve ascoltare i minori. In questo panorama legislativo va in ultimo inserita una figura di nuova costituzione e come tale generatrice di numerose dispute dottrinali e giurisprudenziali, è questa la mediazione familiare. In realtà la prima forma di mediazione familiare risale al 1974 quando ad Atlanta nacque il primo centro di mediazione privato per le famiglie, tuttavia l'istituto risulta comunque nuovo e per certi aspetti ancora sconosciuto alla legislazione Italiana.
Di fatti in Italia la mediazione familiare non risulta ancora concretamente regolamentata ma è stata recepita dal sistema anglosassone ove già negli anni 80 furono mossi i primi passi verso la mediazione con l'istituzione della Family Mediators Association. Il fenomeno si diffuse col passar del tempo in molti altri territori tra cui la Francia che apportò importanti riforme al sistema di mediazione familiare ma nonostante la mancanza legislativa l'influenza si estese anche in Italia e nacquero sempre più centri sperimentali di mediazione familiare diretti a formare i futuri mediatori. La mediazione, sotto l'influenza di altri territori entrò così anche in Italia, è prevista nel nostro sistema dall'art. 155 sexies c.c. che al secondo comma recita: "qualora ne ravvisi l'opportunità il giudice sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l?adozione dei provvedimenti di cui all'art.155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli."
La mediazione familiare è un istituto professionale che, mediante l'intervento di un terzo neutrale ed imparziale, ha l'obiettivo di salvaguardare la responsabilità genitoriale individuale nei confronti dei figli specie se minori. Essa è perciò diretta a ristabilire la co-genitorialità in seguito ad una crisi familiare. La vera innovazione sta nel fatto che i genitori, seppure seguiti dal mediatore, si attivano in prima persona nella ricerca di un accordo che soddisfi entrambi e sia il più possibile rispondente ai bisogni della famiglia, sono le parti stesse che si autoderminano e decidono autonomamente cosa è meglio per loro senza che sia un giudice o un avvocato a farlo. Spesso infatti gli accordi presi dinnanzi all'autorità giudiziaria non vengono rispettati perché imposti, gli accordi mediati invece rispecchiando la volontà della parti procurano un grado di soddisfazione tale da indurre i coniugi a rispettarli. Si tratta di accordi scritti e firmati dalle parti, diretti a conciliare le stesse sia da un punto di vista emotivo (trattando questioni relative all'affidamento, al calendario delle visite del genitore non affidatario, alle scelte educative ecc.) che da un punto di vista economico-giuridico (discutendo quindi sull'assunzione di impegni economici, sul mantenimento,sulla divisione dei beni ecc.). Perciò la mediazione da un lato rende la coppia protagonista e fautrice dell'accordo raggiunto e dall'altro ristabilisce una comunicazione il più possibile funzionale al rispetto di se stessi e dei propri figli, sicché mediare talvolta significa educare.
In questi casi la mediazione opera al di fuori del sistema giudiziario, talvolta ne rappresenta un'alternativa e si ricorre a quest'ultimo solo per omologare gli accordi raggiunti. La mediazione che raramente prevede la presenza dei figli costituisce sicuramente lo strumento più adatto per tutelarli in quanto sebbene il mediatore non intervenga direttamente sugli accordi veglia comunque sul loro contenuto impedendo l'assunzione di decisioni lesive per gli interessi dei bambini. Possono ricorrere alla mediazione familiare tutte le coppie coniugate o conviventi, con o senza figli, in fase di separazione o già separate o divorziate, i genitori in conflitto con i figli, parenti in disaccordo o in lite per questioni ereditarie. Sebbene essa sia diretta innanzitutto alle coppie con figli in quanto ha come obiettivo primario la riorganizzazione dei rapporti familiari per assicurare ai figli una continuità genitoriale, costituisce comunque un valido supporto anche nei casi di separazione senza figli poiché aiuta a ristabilire una comunicazione tra le parti. In linea generale un procedimento di mediazione si articola in vari incontri riconducibili a tre diverse fasi. La prima fase serve a rendere chiara la volontà di separarsi già presente nella coppia. Le parti prendendo coscienza dei loro problemi permettono al mediatore di farsi conoscere e di conoscere la loro famiglia. Fare un bilancio sui problemi esistenti nella famiglia e sui motivi che hanno portato alla separazione della coppia può risultare essenziale per comprendere il ruolo presente e futuro dei protagonisti della mediazione. Nella seconda fase il mediatore dopo aver individuato il problema raccoglie le proposte delle parti per determinare l'oggetto del contratto di mediazione ossia le questioni che saranno oggetto di accordo.
In realtà sono le parti stesse che stabiliscono le problematiche da negoziare e dopo di che raggiungono un accordo verbale. E' questa la fase più importante e costituisce la mediazione ragionata dove le parti non si pongono in ostilità facendosi delle reciproche concessioni che poi non accontenteranno nessuno di loro ma creano una relazione non più di coppia coniugale ma di coppia genitoriale, trovano cioè delle soluzioni condivise da entrambi e gestite in piena autonomia restando ancora insieme per quanto riguarda l'aspetto genitoriale. Per ogni questione oggetto di discussione il mediatore stimola il singolo ad esprimere la propria opinione e affiancandola a quella dell'altro le parti stesse cercheranno l'accordo rispettando i bisogni e gli interessi di ognuno. Raggiunto l'accordo si arriva all'ultima fase quella cioè della stesura dell'accordo stesso; il mediatore redige il progetto d'intesa che contiene le condizioni di separazione, lo fa sottoscrivere alle parti e si procede per l'omologazione. Se la mediazione è riuscita allora si realizza una forma di separazione consensuale, al contrario se le parti non trovano un punto di incontro il procedimento di separazione o di divorzio continuerà per via giudiziaria. In ogni caso la mia opinione è che affinché si ottengano risultati positivi dalla mediazione è essenziale che alla base di tutto l'operato ci sia la collaborazione di diverse figure professionali: il mediatore deve essere affiancato, a seconda dei casi, da esperti quali lo psicologo, il pedagogista e dalla loro collaborazione scaturisce il successo della mediazione!
BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:
- CAGNAZZO A., La mediazione familiare,Utet giuridica, 2011.
- BELLO M.V. ,Affidamento condiviso e interesse del minore, Lateran University Press, 2012
- FRAGOMENI T. , PATTI Y., BUZZI.I, La mediazione familiare. Tecniche dell?avvocato, del conselor e dello psicologo. Strategie processuali, La tribuna, 2011.
- Aa w., La mediazione familiare e la soluzione delle controversie insorte tra genitori separati, Wolters Kluwer Italia, 2009
- BODOGLIOLO C., BACHERINI A.M., Manuale di mediazione familiare. Proteggere i figli nella separazione, Franco Angeli (collana psicoterapia della famiglia) 2010.
- GIGLI A., Famiglie mutanti, ed. Ets, 2007
Breve scheda di presentazione dell'autore *
Dott.ssa Antonietta Giordano, laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli studi di Bari. Ha frequentato il corso di Mediatore Professionista nelle controversie civili e commerciali presso A.I.M.A.C. Associazione italiana mediazione, arbitrato e conciliazione, conseguendone il diploma. Nel maggio 2012 ha collaborato alla stesura dell'articolo: "Mediazione: un passo avanti significativo?" per Pedagogica.
**Dott.ssa Nicla Lattanzio, Pedagogista specializzata nella gestione dei servizi di territorio, laureata presso l'Alma Mater Studiorum di Bologna. Lavora nell'ambito educativo dal 2004 e attualmente è Docente di Pedagogia per ADAFOR, Ente di Formazione Professionale accreditato dalla Regione Basilicata. Recente è la pubblicazione dell'articolo: "Per una Pedagogia del conflitto" per Educare.it-Anno XII,n°2, gennaio 2012. Nel maggio 2012 ha collaborato alla stesura dell'articolo: "Mediazione: un passo avanti significativo" per Pedagogica.
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